Patentino e atto di notorietà
(Seconda parte di una piccola guida ai mercatini)
Riprendiamo finalmente il discorso sui mercatini e su quello che occorre procurarsi per essere a norma di legge, con riferimenti precisi sia agli “hobbisti” veri e propri che ai cosiddetti “creatori d’opera”. E cerchiamo di fare un po’ di luce sugli obblighi distinti che spettano agli uni e agli altri.
Come cita la fonte a cui mi sono ispirata (www.StudioCataldi.it – La normativa per gli hobbisti e i creativi), con attività hobbistica s’intende un’attività commerciale, svolta in modo occasionale e non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi. In alcune regioni viene definita come “un’attività in cui si vende, si permuta o si propone ed espone oggettistica di modico valore rientrante nel settore merceologico dell’usato e/o dell’antiquariato minore, escluso il settore dell’abbigliamento, in modo saltuario e occasionale”.
Un creativo, invece, (come sono io e tanti di quelli che forse incapperanno in questo articolo) può essere considerato un artigiano che occasionalmente mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.).
Ora, per evitare che alcuni si spaccino indebitamente per hobbisti solo per sottrarsi agli obblighi fiscali dovuti all’emissione di scontrini, la normativa prevede oggi che l’hobbista sia tenuto a possedere ed esibire il cosiddetto Patentino, un tesserino identificativo che ha validità annnuale ed è rilasciato per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi. Il suo costo può variare da regione e regione: in Emilia Romagna, ad esempio, è di 200 euro, da versare al momento del rilascio. Il patentino contiene generalità, foto e dieci spazi vuoti corrispondenti al numero massimo di manifestazioni alle quali è possibile partecipare durante l’anno solare di validità del tesserino; tali spazi devono essere vidimati in occasione di ogni mercatino al quale l’hobbista partecipa. Va inoltre comunicato l’elenco dei beni in esposizione o in vendita, la provenienza e il tetto massimo del loro valore. Gli hobbisti pagano l’occupazione del suolo pubblico, mentre non sono tenuti ad avere la partita Iva né il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). (http://www.regione.emiliaromagna.it/consumatori/osservatoriocommercio/approfondimenti/copy_of_allegati/hobbisti)
A differenza degli hobbisti, come viene spiegato sempre esaurientemente nella succitata normativa, ai creativi non viene richiesto il Patentino ma la cosiddetta “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, un’autocertificazione in cui si dichiara “di esercitare occasionalmente l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa (secondo quanto disposto dall’art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998).
Altra differenza sostanziale con l’hobbista è che il creativo può partecipare a un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori ai 5.000,00 euro annui (altrimenti sarà necessaria l’apertura di una partita IVA con conseguente obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).
(Vi lascio qui sotto una copia dell’atto di notorietà, e – nel caso foste interessati – un link dove potete scaricare in PDF un’altra versione: http://www.forlimpopolieventi.it/documenti/fiorimpopoli/Atto%20Notorio%20Opere%20Ingegno%20Creativo.pdf ).
Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA’ (art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 403)
Il/la sottoscritta ___________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ______________________________________ Residente in _________________________________ via ____________________________ nr _________ Telefono _______________________________________________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma II lettera H del D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I legge 30- 12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio di ricevuta fiscale. Letto e confermato
Data __________________________ Firma _________________________________________________ Documento d’Identità: Tipo _______________________________________ Nr. ________________________________________ Rilasciato da ________________________________
In data _____________________________________
Data __________________________________________________________________________________
Firma in autocertificazione ________________________________________________________________
Se non si aderisce a un’associazione locale (solitamente la Pro Loco del posto o una qualche organizzazione artistico/culturale che gestisce il mercatino e si preoccupa sia di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, sia di richiedere ai singoli partecipanti non solo la quota di iscrizione ma anche tutta la documentazione indispensabile), prima di partecipare, è doveroso informarsi bene in comune sugli eventuali oneri da sostenere e su tutto quello che occorre procurarsi.
In alcuni casi, ma non tutti, è fatto obbligo l’utilizzo di ricevute non fiscali. Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall’acquirente; se l’importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00. Altro vincolo non sempre richiesto e verificato, ma che sarebbe buona pratica rispettare, è quello di non esporre il prezzo dei propri articoli, perché originariamente questi mercatini erano destinati solo ed esclusivamente al baratto… Inoltre, il costo massimo di un singolo pezzo in vendita non dovrebbe in genere superare i 250,00 euro; anche se – in alcune regioni – il limite, come già scrivevo in precedenza, è più basso (100 euro in Emilia Romagna). Visto che le norme non sono univoche, è bene chiedere sempre delucidazioni in materia a chi di dovere, giusto per non incappare in spiacevoli conseguenze (le multe potrebbero anche essere salate!).
Comunque questo, a grandi linee, è ciò che occorre per essere a norma nei due distinti casi.
Nel prossimo articolo vi parlerò, invece, delle attrezzature base indispensabili che bisogna procurarsi prima di partecipare a un evento.
Spero di esservi stata utile.
Un saluto speciale a tutte le creative e i creativi come me.
Alla prossima!
La vostra Stefy
(per chi non avesse letto la prima parte di questo articolo, quella relativa alla distinzione tra hobbisti e creativi, la trova qui: http://paperdreamcreations.altervista.org/i-mercatini-hobbistici/